Gli interventi devono garantire un miglioramento di almeno 2 classi energetiche e, se non è possibile, di una sola ma la più alta raggiungibile. E l’aumento delle classi energetiche deve essere certificato da un Attestato di prestazione energetica (APE convenzionale) rilasciato da un tecnico abilitato. Le abitazioni coinvolte negli interventi antisismici si devono trovare nella zona sismica 1, 2 o 3.
Rientrano nel Superbonus 110% gli interventi principali o trainanti, quali:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
Rientrano nel Superbonus 110% anche gli interventi aggiuntivi quali:
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
che però devono essere eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali o trainanti.
Per poter procedere con gli interventi che saranno oggetto dell’agevolazione sarà necessario effettuare semplicemente la cosiddetta Cila, ovvero la comunicazione di inizio lavori asseverata e la notifica preliminare, relativa agli interventi strutturali di edifici oppure ai prospetti.