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    Etichettatura Imballaggi

    Gentili fornitori,

    il D.Lgs. 116/2020 ha modificato il comma 5 dell’art. 219 del D. Lgs. 152/2006 come segue:

    Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonchè per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

    A partire dal 1° gennaio 2023 tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano dovranno essere adeguatamente etichettati.

    I contenuti da riportare sull’etichetta differiscono a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio:

    • B2B: occorrerà applicare la sola codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 97/129/CE
    • B2C: oltre alla codifica alfanumerica dovranno essere presenti anche le diciture opportune a supportare il consumatore nella raccolta differenziata

    I prodotti privi di etichettatura già immessi in consumo al 1° gennaio 2023 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

    La sanzione amministrativa pecuniaria per chi immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219 comma 5 D.lgs 152/2006 va da 5.000 euro a 25.000 euro.

    In quanto Nostri fornitori vi chiediamo di essere conformi a questa normativa entro la data di entrata in vigore.

    Per approfondire l’argomento si prega di consultare la pagina internet del CONAI.