Accedi / Registrati per accedere ai vantaggi dedicati a te
Cercato recentemente
      • Pubblicato il 14 nov 2022
      • Ultima modifica 6 set 2023
    • 12 min

    Guida generale alle normative sui DPI

    La definizione tecnica di DPI e le Normative di riferimento sui DPI ad uso non sanitario.

    Guida generale alle normative sui DPI

    Definizione tecnica di DPI

    La definizione di DPI presente nel testo normativo di riferimento (Testo unico per la sicurezza sul lavoro, D.L. 09/04/2008) è la seguente: “Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

    Definizione tecnica di DPI

    Normative di riferimento

    La normativa inerente ai dispositivi di protezione individuale per i lavoratori in ambito non sanitario, è molto vasta e caratterizza ciascuna tipologia di DPI. In generale, le norme valide a livello europeo stabilite dal CEN (Comité Européen de Normalisation) sono indicate con EN; quelle stabilite dall’International Organization for Standardization sono siglate con ISO e rappresentano uno standard internazionale; le norme ISO adottate anche in Europa sono invece identificate con EN ISO.

    Il testo legislativo di riferimento è il “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” - D. Lgs. 81/2008.

    Secondo questo testo, il datore di lavoro deve cercare di evitare le situazioni di pericolo sul luogo di lavoro e se non riesce ad evitarlo, deve effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi, individuando i dispositivi di protezione individuali adeguati ai pericoli rilevati.

    Il datore di lavoro deve anche confrontare i DPI individuati con quelli disponibili sul mercato e la relativa conformità alle norme di legge, sulla base della documentazione fornita dal fabbricante. Ogni qualvolta ci siano delle variazioni rispetto quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, i DPI selezionati devono essere aggiornati. L’uso dei dispositivi di protezione individuale è necessario solo in caso non siano sufficienti le misure di prevenzione e di sicurezza generale adottate dal datore di lavoro, in quanto permangono dei rischi inevitabili o irriducibili.

    I lavoratori devono conoscere i dispositivi di protezione necessari a lavorare in sicurezza e devono sapere come utilizzarli nel modo corretto. Per questo motivo è molto importante che venga fatta formazione ai lavoratori sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sull’impiego dei DPI più idonei.

    Tutti i dispositivi di protezione individuale devono essere opportunamente mantenuti in condizioni ottimali e alcuni necessitano di ispezioni accurate, come ad esempio i respiratori. I lavoratori sono tenuti a segnalare tempestivamente difetti o malfunzionamenti dei DPI in uso. I DPI adottati dall’azienda ove necessario, devono essere utilizzati in modo corretto dai lavoratori e ne costituiscono un obbligo; il non rispetto di tale obbligo è soggetto a sanzioni.

    Quali sono i riferimenti normativi che riguardano i DPI?

    Oltre al D. Lgs. 81/2008, esiste anche la direttiva europea 2019/1832 che introduce degli adeguamenti di carattere tecnico.

    Nelle normative di riferimento sono in particolare contenuti degli allegati che riportano delle tabelle in cui si stabilisce la necessità dell’uso di DPI e quali caratteristiche devono avere, sulla base della valutazione di rischio. Nel decreto legislativo 81/2008 il riferimento per l’adozione dei DPI è l’allegato VIII del decreto stesso.

    In questo allegato, vengono riportate indicazioni di carattere generale relativamente alle protezioni di: capelli, capo, orecchi, occhi, mani, piedi, corpo, maschere respiratorie e cinture di sicurezza.

    La normativa di riferimento per scarpe e ginocchiere è la seguente: EN ISO 1328, EN ISO 20345,EN ISO 20347, EN 14404

    La normativa per i guanti è la seguente: EN 388, EN 407,EN ISO 10819,EN 511,EN 374

    La normativa per le protezioni di testaviso ed occhi è la seguente: EN 812, EN 397,EN 166,EN 175,EN 149,EN 140, EN 136

    La normativa per la protezione dell’udito è la seguente: UNI EN 458:2016

    Nei paragrafi successivi, si parlerà in modo approfondito di ciascuna protezione individuale, in riferimento alla normativa vigente.

    Le certificazioni dei DPI

    La norma UE 2016/425 stabilisce quali devono essere le caratteristiche che devono avere i prodotti di fabbrica per poter essere certificati come DPI e come tali essere introdotti nel mercato; stabilisce inoltre i principi della marcatura CE.

    Le certificazioni sono dunque una garanzia di conformità per i DPI in commercio. Esistono diversi tipi di certificazioni e varie procedure di certificazione rilasciate dagli enti autorizzati.

    Si approfondirà l’argomento delle certificazioni nei paragrafi successivi, una volta introdotta la categorizzazione dei DPI.

    Classificazione dei DPI

    Secondo la normativa di riferimento, D.Lgs n. 475/1992, i DPI rientrano in tre classi, identificate con numeri romani: categoria I, categoria II e categoria III.

    I DPI di classe I sono quelli idonei contro pericoli di lieve entità di tipo meccanico, chimico, calore, radiazioni. Fanno parte di questa categoria dispositivi basilari che proteggono occhi, capo, piedi e gambe, mani e braccia. Sono utilizzati per mettere in sicurezza il lavoratore da danni superficiali non irreversibili provocati da apparecchiature o strumenti meccanici, da agenti chimici presenti nei prodotti per la pulizia e disinfezione, dal contatto accidentale con oggetti a temperature elevate ma inferiori a 50°C, dall’esposizione prolungata ai raggi solari, da urti e vibrazioni che possono causare danni anche permanenti.

    Nel dettaglio, tra i DPI di categoria I rientrano:

    • Dispositivi per la protezione degli occhi, come maschere e occhialini per l’immersione, occhiali protettivi per il sole, compresi gli occhiali da sci;
    • Dispositivi per la salvaguardia del capo, come copricapi leggeri per la protezione del cuoio capelluto;
    • Indumenti protettivi contro le intemperie di lieve entità, gli urti superficiali contro oggetti meccanici, la manipolazione di oggetti caldi (temperatura non superiore a 50 °C).
    • Dispositivi antiscivolo per la protezione di piedi e gambe contro urti e vibrazioni di lieve entità, intemperie di lieve entità.
    • Dispositivi per proteggere mani e braccia contro: agenti chimici per pulizia in grado di causare danni di lieve entità; lesioni superficiali lievi come punture di ago o ferite superficiali da giardinaggio/sport; contatto o vicinanza con oggetti caldi a temperature inferiori ai 50 °C; urti e temperature rigide.

    I DPI di classe II proteggono da pericoli di media entità che non sono annoverati nella classe I o III. Fanno parte di questa categoria i dispositivi di protezione del tronco, dell’addome o di alcune zone del viso.

    Nel dettaglio, tra i DPI di categoria II rientrano:

    • Dispositivi per la protezione dell’orecchio, sia indossabili che inseribili internamente.
    • Filtri e dispositivi per la protezione degli occhi che non sono elencati in categoria I o III.
    • Dispositivi per la protezione del capo (elmetti) che non sono elencati in categoria I o III, gli elmetti per ambienti ad alta temperatura (temperatura maggiore o uguale a 100 °C) o con presenza di fiamme o radiazioni IR, elmetti contro l’elettricità.
    • Dispositivi di protezione del viso, totale o parziale, per ambienti a temperature estreme (>= 100 °C o <= – 50 °C), con presenza di fiamme o radiazioni IR, con rischio elettrico.
    • Indumenti protettivi contro danni di media entità come mute da sub o da sci d’acqua, giubetti antiproiettili, indumenti contro infezioni diverse da quelli destinati alle forze armate.
    • Dispositivi antiscivolo per la protezione di piedi e gambe contro elettricità statica .
    • Dispositivi per la protezione di mani e braccia, anche parziali, come guanti, manopole, guanti per la protezione delle sole dita, guanti per la protezione del solo palmo, guanti da sub.
    • Dispositivi per prevenire annegamento o per il galleggiamento, anche in acque ghiacciate.
    • Dispositivi per proteggere da danni meccanici dovuti a vibrazioni, scontri con altre persone, cadute durante lo sport.
    • Indumenti ad alta visibilità e accessori come bande riflettenti o giubbetti a bande rifrangenti.

    I DPI di classe III sono dispositivi più sofisticati perchè sono progettati in modo più complesso e servono a proteggere pelle, vie respiratorie, occhi; proteggono inoltre da cadute dall’alto e da tensioni elettriche. Sono ideati per evitare il rischio di morte o lesioni permanenti/irreversibili.Tra le funzioni dei DPI di classe III vi sono: la protezione delle vie respiratorie tramite filtri contro gli aerosol o gas nocivi/letali; la protezione a tempo determinato contro le aggressioni chimiche o radioattive; permettere al lavoratore di poter operare in ambienti a temperatura estrema (superiore a 100 °C o inferiore a -50 °C) o con radiazioni IR o fiamme; proteggere dalle cadute dall’alto o dall’esposizione a tensioni elettriche pericolose.

    Nel dettaglio, tra i DPI di categoria III rientrano:

    • Dispositivi per la protezione degli occhi in ambienti pericolosi: a temperature estreme (100 °C e più oppure -50 °C o meno), in cui vi sono radiazioni IR, fiamme, quantità elevate di materiale fuso, radiazioni ionizzanti, rischi elettrici.
    • Dispositivi per la protezione dei lavoratori che operano in quota con il rischio di cadute dall’alto, come cinghie, agganci e tutti gli accessori per agganciare il lavoratore alla struttura.
    • Elmetti per la protezione del capo in ambienti pericolosi: a temperature estreme (100 °C e più oppure -50 °C o meno), in cui vi sono radiazioni IR, fiamme, quantità elevate di materiale fuso, rischi elettrici.
    • Dispositivi per la protezione totale o parziale del viso in ambienti pericolosi: a temperature estreme (100 °C e più oppure -50 °C o meno), in cui vi sono radiazioni IR, fiamme, quantità elevate di materiale fuso, rischi elettrici.
    • Indumenti protettivi per i lavoratori che operano in ambienti pericolosi: a temperature estreme (100 °C e più oppure -50 °C o meno), in cui vi sono radiazioni IR, fiamme, quantità elevate di materiale fuso, rischi elettrici, tensioni pericolose, aggressioni chimiche, radiazioni ionizzanti.
    • Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie contro aerosol o per isolare dall’aria o dall’acqua.
    • Dispositivi per la protezione di piedi, gambe, mani e braccia, in ambienti pericolosi: a temperature estreme (100 °C e più oppure -50 °C o meno), in cui vi sono radiazioni IR, fiamme, quantità elevate di materiale fuso, rischi elettrici, attacchi chimici, radiazioni ionizzanti.

    Requisiti di salute e sicurezza dei DPI

    Oltre alla classificazione in 3 categorie data dal D.Lgs n. 475/1992, lo stesso decreto asserisce che i DPI possono essere commercializzati ed utilizzati solo se rispondono a “requisiti essenziali di salute e di sicurezza”. Per questo motivo, vengono ulteriormente raggruppati in base ai requisiti: generali, supplementari comuni e supplementari specifici.

    • I requisiti di carattere generale sono ad esempio l’ergonomia o i livelli e le classi di protezione.
    • I requisiti supplementari comuni alle varie categorie di DPI sono ad esempio le modalità di regolazione, quanto possano limitare i movimenti dell’operatore o se sono oggetto di impigliamento.
    • I requisiti supplementari specifici possono essere ad esempio la capacità di protezione da urti, da cadute dall’alto, dal calore o dal rumore.

    Procedura di certificazione dei DPI

    Per poter commercializzare un dispositivo di protezione individuale, il costruttore deve garantire che i propri prodotti siano conformi alle norme di legge. Per far questo, egli deve ottenere il marchio CE, seguendo una serie di step, come descritto dal D. Lgs. 46/97.

    E’ necessario che il fabbricante disponga della documentazione che dimostri i requisiti essenziali di salute e di sicurezza del proprio prodotto.

    Come controllare la certificazione di un DPI

    Qualsiasi dispositivo di protezione individuale con marchio CE possiede una dichiarazione di conformità ai sensi del regolamento europeo 425/2016, consultabile da chi utilizza il DPI. Questa certificazione deve contenere informazioni specifiche, tra le quali: nome e numero di identificazione dell’organismo certificatore; nome e indirizzo del costruttore; identificazione del DPI certificato con riferimento al modello, al nome commerciale, al codice; le caratteristiche del DPI utili a identificarlo come la dimensione, le prestazioni, la colorazione; la dichiarazione che il DPI soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza; l’eventuale classe del DPI; la data di rilascio e di scadenza/rinnovo.

    Il datore di lavoro che deve scegliere quale DPI adottare, può controllare sul database della Commissione Europea l’elenco degli organismi notificati in Europa per il Regolamento UE 425/2016: in questo modo può accertarsi che il documento sia stato emesso da un organismo autorizzato.

    In base alla classificazione dei dispositivi di protezione individuale conforme al D.Lgs n. 475/1992, il DPI deve essere caratterizzato oltre che dal marchio CE, anche da specifica documentazione tecnica:

    • I DPI di categoria I devono essere corredati da dichiarazione di conformità CE del costruttore, disponibile insieme alla documentazione tecnica del dispositivo.
    • I DPI di categoria II devono essere corredati anche dalla documentazione tecnica di fabbricazione.
    • I DPI di categoria III sono inoltre soggetti a verifica periodica del sistema qualità del costruttore da parte dell’organismo certificatore.

    La documentazione descritta è fondamentale per il datore di lavoro perchè lo rende in grado di valutare, assieme alle informazioni fornite dai costruttori, le peculiarità dei DPI in commercio e di confrontarle con quelle da lui individuate tramite la valutazione e analisi dei rischi.

    Conclusioni

    Un primo passo fondamentale nello sviluppo di un programma completo di sicurezza e salute è identificare i rischi fisici e per la salute sul luogo di lavoro. Questo processo è noto come "valutazione dei rischi". Esempi di pericoli fisici includono oggetti in movimento, temperature fluttuanti, illuminazione ad alta intensità, oggetti che rotolano o pizzicano, collegamenti elettrici e bordi taglienti. Esempi di rischi per la salute includono la sovraesposizione a polveri nocive, sostanze chimiche o radiazioni.

    Quando la procedura dettagliata è completa, il datore di lavoro deve organizzare e analizzare i dati in modo da poter determinare i tipi appropriati di DPI richiesti sul luogo di lavoro.

    Protezione per:

    Testa

    Testa

    È importante che la testa sia protetta in tutti gli ambienti. Disponiamo di un'ampia gamma di copricapi, caschi e relativi accessori.

    Guarda ora

    Mani

    Mani

    RS offre una vasta gamma di guanti monouso e riutilizzabili in diversi materiali, confezioni e dimensioni diverse.

    Guarda ora

    Mani

    Piedi

    Le calzature di sicurezza sono essenziali in alcuni luoghi di lavoro, come ad esempio cantieri, magazzini, fabbriche e cucine.

    Guarda ora

    Occhi e viso

    Occhi e viso

    Proteggi viso e occhi da rischi quali la proiezione di detriti, limature metalliche, termico, schizzi di sostanze chimiche/liquidi.

    Guarda ora

    Link consigliati